Statuto

PREMESSA
L’Unione dei Circoli Cinematografici Arci nasce nel 1967 all’interno della rete associativa nazionale Arci con l’intento di promuovere la cultura cinematografica e l’audiovisivo sul territorio nazionale.
Si riconosce appieno nelle finalità e negli indirizzi dell’Associazione ARCI APS, mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale, funzionale, organizzativa e di governo.
UCCA APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ǝ) e del corrispondente simbolo al plurale (з). Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di
leggere lo schwa (ǝ) come femminile sovraesteso.

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1 – Forma giuridica e principi generali
“UCCA APS” (Unione Circoli Cinematografici Arci APS), di seguito denominata UCCA o Associazione nel presente testo, è un’associazione nazionale di cultura cinematografica e audiovisiva riconosciuta dal Ministero della cultura (MiC), rete associativa e associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito
indicato come CTS).
UCCA ha sede in Roma.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata; non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall’art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.

Art. 2 – Adesione ad ARCI
L’UCCA aderisce all’associazione e rete associativa nazionale ARCI APS, ne accetta lo Statuto e i regolamenti, riconoscendosi appieno nelle sue finalità e nei suoi indirizzi e contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Con il presente statuto l’UCCA definisce la propria autonomia, la propria articolazione organizzativa e le competenze dei propri organismi di direzione.

Art. 3 – Finalità
Scopo dell’UCCA è contribuire all’incremento delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva
ed allo sviluppo della democrazia e della partecipazione attraverso l’uso degli strumenti audiovisivi. Sono finalità dell’Associazione:
a) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
b) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
c) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
d) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);
e) la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
f) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero di spazi per lo sviluppo di una cultura cinematografica e delle forme comunicative ed espressive;
g) la tutela dei diritti dei cittadini in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
h) la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria;
l) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;
m) l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità contro ogni forma di censura, nel rispetto della dignità umana e della tutela dei
minori;
n) la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della
cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
o) coordinare l’attività dei suoi circoli, sale e strutture aderenti, offrendo loro tutti i servizi necessari;
p) favorire il sorgere di nuove strutture associative per la promozione della cultura cinematografica;
q) favorire i rapporti tra i circoli e di questi con mediateche e cineteche, organizzazioni e soggetti pubblici e privati che si occupano della raccolta di materiale cinematografico e audiovisivo, del patrimonio bibliografico ad esso inerente, oltre che con il mondo della produzione e della distribuzione;
r) il coordinamento e la rappresentanza nei confronti dei soggetti di produzione e distribuzione cinematografica ed
audiovisiva;
s) la promozione cinematografica nella Scuola, attraverso la diffusione del cinema, attivando specifici strumenti e percorsi diretti al corpo docente, ai formatori, agli studenti;
t) promuovere l’approfondimento e la conoscenza di una cultura cinematografica ed audiovisiva multiculturale, nell’ottica di una società aperta, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
u) evidenziare le esigenze comuni presentandone istanza agli organismi amministrativi e legislativi atti a regolamentare il settore cinematografico, anche in sinergia con altre realtà associative nazionali e sovranazionali.
L’UCCA può sviluppare sinergie, forme di patrocinio, di tutela e di rappresentanza nei confronti di soggetti associativi
che perseguano analoghe finalità.

Art. 4 – Attività di interesse generale
L’UCCA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo,
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale,
nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle persone
associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di
altra natura secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
L’UCCA, in qualità di Rete associativa potrà svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi
idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e delle organizzazioni aderenti.

Art. 5 – Utilizzo del marchio e della denominazione
Il “logo” e la denominazione dell’UCCA sono suo patrimonio, e come tali alla stessa UCCA ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II – La forma associativa

Art. 6 – Associati
Possono aderire all’UCCA:
• circoli di cultura cinematografica;
• associazioni di promozione sociale (APS);
• associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
• le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
• enti senza scopo di lucro, e più propriamente associazioni, comitati o fondazioni che, in base ai rispettivi
statuti, rivestano la qualifica di articolazione territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: regionale, provinciale o zonale) di reti associative nazionali o locali, anche organizzate in forma federata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 41 del decreto 117;
• nonché le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale); che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e accettino le regole del presente Statuto.
Sono condizioni per l’adesione delle organizzazioni la previsione nell’atto costitutivo o nello statuto e l’effettivo svolgimento di attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
L’adesione all’UCCA presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto.
Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6 bis – Procedimento di ammissione per le persone giuridiche
Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione alla Presidenza Nazionale.
La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’accoglimento o l’eventuale rigetto della richiesta di adesione è deliberata dalla Presidenza Nazionale entro 60 giorni dalla richiesta.
La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento nazionale delle adesioni, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

Art. 7 – Autonomia delle organizzazioni aderenti
Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’UCCA. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’UCCA, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tuttз lз associatз.
L’UCCA prende e dà atto dell’autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Art. 8 – Diritti delle organizzazioni aderenti
Le organizzazioni aderenti hanno diritto a:
• concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione;
• approvare l’eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell’associazione;
• eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo;
• esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione;
• approvare le modifiche allo statuto, nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
Le organizzazioni aderenti sono tenute a:
• osservare lo statuto, i regolamenti, e le delibere degli organismi di direzione;
• versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi di direzione;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia
dell’Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione;
non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9 – Recesso e decadenza
Salvo diritto di recesso, la perdita della qualifica di organizzazione aderente avviene per:
• scioglimento dell’organizzazione;
• perdita dei requisiti di ammissione;
• mancato versamento della quota sociale;
• dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – Organismi nazionali

Art. 10 – Gli organismi
Sono organismi di direzione nazionale:
• l’Assemblea Nazionale;
• il Consiglio Nazionale;
• Presidente Nazionale;
• la Presidenza Nazionale.

Art. 11 – L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Approva le linee programmatiche politiche ed operative generali e annuali dell’UCCA, e delibera su ogni altra materia prevista dalla legge e dallo statuto.
Partecipano all’Assemblea lз legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti o, in subordine, altrǝ delegatǝ persona fisica.
Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto lз componenti del Consiglio Nazionale e della Presidenza che ne non siano già componenti di diritto.
Essa ha il compito di:
• applicare le decisioni congressuali;
• discutere e approvare il programma annuale di attività;
• discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
• discutere e approvare i regolamenti;
• approva le norme di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
• eleggere l’organo di controllo al ricorrere dei requisiti di legge;
• deliberare sulla responsabilità dellз componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
• assumere le funzioni di organismo di appello nei giudizi resi dal Collegio dei Garanti;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Ogni 4 anni, di norma, l’Assemblea Nazionale è convocata in forma di Congresso Nazionale con le seguenti competenze:
• discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione;
• discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
• eleggere il Consiglio Nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale;
• eleggere lǝ Presidente Nazionale e, su sua proposta, la Presidenza Nazionale;
• eleggere il Collegio Nazionale dellз Garanti;
• il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
Al Congresso Nazionale partecipano lз rappresentanti elettз dalle organizzazioni aderenti riunite in assemblee su base regionale. Le assemblee regionali sono convocate dalla Presidenza Nazionale, sentite le organizzazioni aderenti. Al Congresso Nazionale è garantita la presenza di almeno unǝ partecipante per ciascuna assemblea regionale ed è assicurata la più ampia partecipazione di queste in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata da parte di almeno un terzo dellз componenti dell’Assemblea Nazionale; in ogni caso è l’Assemblea Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.
All’Assemblea Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Art. 11 bis – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea Nazionale
La convocazione dell’Assemblea Nazionale avviene a mezzo posta elettronica, inviata presso l’ultimo indirizzo e-mail comunicato per iscritto dal socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
Nella lettera di convocazione, insieme all’ordine del giorno, vengono indicati il giorno e l’orario, nonché la sede, ove la riunione non sia convocata in videoconferenza, sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione. Quest’ultima
deve in ogni caso essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dallǝ Presidente Nazionale e in sua assenza da unǝ suǝ delegato all’interno della Presidenza
Nazionale, entrambi senza diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2372, comma quinto, del c.c., come richiamato dall’articolo 24, comma 3, del decreto 117/2017. In assenza dellǝ Presidente o dellǝ suǝ delegatǝ, assume la presidenza temporanea dell’Assemblea il rappresentante dell’organizzazione aderente con maggiore anzianità di
iscrizione, al fine di aprire la seduta, nominare il Segretario, anche non socio, verificare il quorum costitutivo e votare lǝ Presidente dell’Assemblea.
Ogni organizzazione aderente ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, fino ad un massimo di tre deleghe per ciascun associato. Le deleghe possono essere conferite esclusivamente a favore di altre organizzazioni aderenti
nello stesso territorio regionale. Non sono ammessi trasferimenti di delega. Il voto per delega sarà esercitato dallǝ rappresentante in assemblea dell’organizzazione delegata.
La rappresentanza non può essere conferita ai componenti della Presidenza Nazionale.
Non sono ammessi trasferimenti di deleghe nell’Assemblea Nazionale convocata in forma di Congresso e non sono ammesse deleghe nelle assemblee regionali pre-congressuali.
In funzione della formazione della rappresentanza all’interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete, l’Associazione si avvale delle deroghe previste dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 41 del CTS.

Art. 12 – Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
È garantita in ogni caso la presenza di almeno una persona per ciascuna regione in cui sono presenti organizzazioni
aderenti.

Esso ha il compito di:
• applicare le decisioni congressuali;
• esprimere pareri non vincolanti rispetto agli atti di competenza dell’assemblea;
• monitorare l’attuazione del programma;
• istruire e discutere la relazione annuale sulle attività di promozione cinematografica;
• istruire i materiali preparatori del Congresso nazionale ordinario o straordinario;
• designare i propri rappresentanti in Organismi e Istituzioni Pubbliche e private;
• costituire eventuali Commissioni temporanee o permanenti su questioni od iniziative specifiche, anche avvalendosi della partecipazione di esperti esterni all’Associazione;
• avanzare proposte legislative ed eventuali Disegni di Legge di iniziativa popolare;
Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 29 componenti.
Il Consiglio Nazionale individua al proprio interno referenti regionali allo scopo di garantire il coordinamento con i circoli
della propria regione.
Nessuna delegazione regionale può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 20%.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidente Nazionale, con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato
sette giorni prima.

Art. 13 – Presidente Nazionale
Lǝ Presidente Nazionale è elettǝ dall’Assemblea Nazionale in forma di Congresso. Esercita la rappresentanza politica
dell’Associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Allǝ Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionale.
Propone all’Assemblea l’elezione della Presidenza e propone alla Presidenza l’elezione, eventualmente, di uno o più
vicepresidenti, indicando tra questi il Vicepresidente vicario.
Lǝ Presidente non può essere elettǝ per più di due mandati consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento permanente dellǝ Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dallǝ Vicepresidente vicario, se nominato, ovvero al componente anagraficamente
più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell’Assemblea Nazionale
per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 14 – La Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è eletta dall’Assemblea Nazionale su proposta dellǝ Presidente Nazionale ed è composta da un minimo di 13 componenti.
L’assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2382 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).
La Presidenza è l’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell’Associazione, anche attraverso l’attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dall’Assemblea Nazionale
che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Cura la tenuta del libro degli associati e presenta all’Assemblea Nazionale:
• l’eventuale proposta di documento economico di previsione;
• il bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 28 del presente Statuto;
• l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS.
Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare di:
• individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e
documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall’art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
• obbligare cambiariamente l’Associazione;
• concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
• compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
• transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
• autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
• promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati;
• costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di intervento e attività di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 informandone il Consiglio Nazionale.
• elegge, su proposta dellǝ Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti;
• predispone le norme di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario o straordinario.
La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale e l’Assemblea Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Nazionale per:
• acquistare, vendere e permutare beni immobili;
• assumere mutui e finanziamenti che eccedano la durata del mandato.
La Presidenza Nazionale può delegare a singolǝ componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO IV – La democrazia e la partecipazione

Art. 15 – Principi generali
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’UCCA sono:
• l’adozione di strumenti democratici di governo;
• la trasparenza delle decisioni;
• la verificabilità dell’attuazione dei programmi;
• l’uguaglianza di diritti tra le organizzazioni aderenti.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dellǝ componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto
Regolamento.

Art. 16 – Quorum deliberativi
Le decisioni degli organismi di direzione sono valide a maggioranza semplice dellз presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dellз componenti effettivamente in carica nei casi di:
• approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
• elezione e revoca degli organismi di direzione;
• approvazione del programma;
• approvazione delle norme di convocazione della Assemblea Nazionale in forma di Congresso;
• modifiche statutarie;
• delibere di trasformazione, fusione o scissione.
Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
Gli organismi di direzione e gli organi di garanzia e controllo curano il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, allз componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 17 – Elezioni
L’elezione degli organismi di direzione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza
dellз aventi diritto.

Art. 18 – Regolamenti ed incompatibilità
L’Assemblea Nazionale, la Presidenza Nazionale e il Consiglio Nazionale devono dotarsi di un apposito regolamento che
definisca le proprie modalità di funzionamento.
Le cariche di Presidentǝ e Vicepresidentǝ sono incompatibili con:
• incarichi di governo, presidentǝ o assessorǝ regionale, presidentǝ o assessorǝ provinciale, sindacǝ e assessorǝ comunale di comuni con più di 50.000 abitanti;
• parlamentare nazionale ed europeǝ;
• partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di partiti e organizzazioni politiche;
• partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di organizzazioni sindacali;
• partecipazione ad organizzazioni politiche, economiche e sociali le cui finalità siano in palese contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Art. 19 – Quote di genere
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, nessun genere può superare il 60% delle componenti.

Art. 20 – Partecipazione da remoto
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità della persona che partecipa e vota e sia garantito l’intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

TITOLO V – Garanzia e controllo

Art. 21 – Organismi di garanzia e controllo
Sono organismi di garanzia e controllo:
• il Collegio dei Garanti;
• l’Organo di Controllo.
Le cariche di consigliere, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 22 – Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna dell’Associazione, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente.
Lз componenti sono elettз tra le sociз delle organizzazioni aderenti che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotatз di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello.
Esso ha il compito di:
• interpretare le norme statutarie, regolamentari e fornire pareri agli organismi di direzione sulla loro corretta applicazione;
• dirimere le controversie insorte tra associatз, tra questз e gli organismi di direzione, tra componenti gli
organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento: il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione;
• dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi di direzione.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque
contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.
Lз componenti del Collegio Nazionale dei Garanti nell’ambito delle proprie competenze possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo di cui all’art. 30 CTS. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Ha il compito di:
• esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
• presentare all’Assemblea Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
• monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Lз componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo è formato da tre componenti effettivз e da due supplenti, sceltз fra lз sociз non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuatз anche tra persone non aderenti all’Associazione.
L’organo di controllo al proprio interno unǝ Presidentǝ, che lo convoca e ne coordina i lavori.
Lз componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori dell’Assemblea Nazionale e del
Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 24 – Revisione legale
Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS l’Assemblea Nazionale potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 25 – Partecipazione
I componenti effettivi e supplenti degli organismi di garanzia e controllo sono invitati permanenti ai lavori dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 26 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
• eccedenze degli esercizi annuali;
• erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
• le quote annuali di adesione delle organizzazioni aderenti;
• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
• i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
• i contributi pubblici e privati;
• le erogazioni liberali;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs. 117/2017.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione;
non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 28 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Nazionale predispone:
• il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dall’Assemblea Nazionale entro
l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o
impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
• il bilancio di esercizio di cui all’art. 13 CTS;
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea Nazionale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico gli oneri ed i proventi di competenza, nonché e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
• Il bilancio sociale, nei casi previsti dall’art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’Assemblea Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.

TITOLO VII – Norme finali e transitorie

Art. 29 – Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie
Ferma restando la facoltà dell’Assemblea Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 12,
all’Assemblea è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie al mantenimento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e all’accreditamento presso il Ministero della Cultura (MiC).

Art. 30 – Scioglimento
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS, lo scioglimento dell’UCCA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Assemblea Nazionale in forma Congressuale appositamente convocata. In caso
di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad ARCI APS nazionale o altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’UCCA, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori
appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo.
La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.

Art. 31 – Norma di chiusura
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto o le norme vigenti in materia.