Statuto

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1
“UCCA APS” (Unione Circoli Cinematografici Arci APS), di seguito denominata UCCA nel presente testo, è un’associazione nazionale di cultura cinematografica e audiovisiva riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), rete associativa e associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).
UCCA ha sede in Roma.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata; non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall’art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2
L’UCCA aderisce all’associazione e rete associativa nazionale ARCI APS, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale, ne accetta lo Statuto e i regolamenti, riconoscendosi appieno nelle sue finalità e nei suoi indirizzi e contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Con il presente statuto l’UCCA definisce la propria autonomia, la propria articolazione organizzativa e le competenze dei propri organismi di direzione.

Art. 3
Scopo dell’UCCA è contribuire all’incremento delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva ed allo sviluppo della democrazia e della partecipazione attraverso l’uso degli strumenti audiovisivi. Sono finalità dell’Associazione:
a) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
b) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
c) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
d) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);
e) la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
f) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero di spazi per lo sviluppo di una cultura cinematografica e delle forme comunicative ed espressive;
g) la tutela dei diritti dei cittadini in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
h) la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
l) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;
m) l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità contro ogni forma di censura, nel rispetto della dignità umana e della tutela dei minori;
n) la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
o) coordinare l’attività dei suoi circoli, sale e strutture aderenti, offrendo loro tutti i servizi necessari;
p) favorire il sorgere di nuove strutture associative per la promozione della cultura cinematografica;
q) favorire i rapporti tra i circoli e di questi con mediateche e cineteche, organizzazioni e soggetti pubblici e privati che si occupano della raccolta di materiale cinematografico e audiovisivo, del patrimonio bibliografico ad esso inerente, oltre che con il mondo della produzione e della distribuzione;
r) il coordinamento e la rappresentanza nei confronti dei soggetti di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva;
s) la promozione cinematografica nella Scuola, attraverso la diffusione del cinema, attivando specifici strumenti e percorsi diretti al corpo docente, ai formatori, agli studenti;
t) promuovere l’approfondimento e la conoscenza di una cultura cinematografica ed audiovisiva multiculturale, nell’ottica di una società aperta, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
u) evidenziare le esigenze comuni presentandone istanza agli organismi amministrativi e legislativi atti a regolamentare il settore cinematografico, anche in sinergia con altre realtà associative nazionali e sovranazionali.
L’UCCA può sviluppare sinergie, forme di patrocinio, di tutela e di rappresentanza nei confronti di soggetti associativi che perseguano analoghe finalità.

Art. 4
L’UCCA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 del CTS e all’art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5
L’UCCA, in qualità di Rete associativa potrà svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e.

TITOLO II – La forma associativa

Art. 6
Possono aderire all’UCCA associazioni e circoli di cultura cinematografica:
• associazioni di promozione sociale (APS);
• associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
• ed altre associazioni senza scopo di lucro;
• le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
• le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
• nonché le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);
che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e accettino le regole del presente Statuto, nonché le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
Sono condizioni per l’adesione delle organizzazioni:
• l’adozione di uno statuto contenente le finalità e i principi inderogabili di democrazia e partecipazione espressi dal presente Statuto nazionale, nei titoli I, II, IV e V, e in armonia con l’ordinamento vigente;
• l’acquisizione del certificato di adesione,
• l’adozione della tessera nazionale ARCI APS quale propria tessera sociale.
Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda alla Presidenza attraverso il Comitato territoriale Arci competente, menzionando:
• la denominazione;
• la forma giuridica;
• la sede legale;
• la data di costituzione;
• le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito della Presidenza esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all’organizzazione aderente, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione; l’adesione verrà annotata nel Libro degli associati.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell’organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.
Lo status di associato/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7
Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’UCCA. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’UCCA, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
L’UCCA riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Art. 8
Gli/le associati/e hanno diritto a:
• concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione;
• approvare l’eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell’associazione;
• eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
• esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione;
• approvare le modifiche allo statuto, nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
Gli/le associati/e sono tenuti/e a:
• osservare lo statuto, i regolamenti, e le delibere degli organismi di direzione;
• versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi di direzione;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9
Salvo diritto di recesso, la decadenza degli/le associati/e avviene:
• di scioglimento dell’organizzazione o in caso di decesso del/la socio/a;
• per il mancato versamento della quota di adesione annuale o della quota associativa;
• per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – Organismi nazionali

Art. 10
Sono organismi di direzione nazionale:
• il Congresso Nazionale;
• il Consiglio Nazionale;
• il/la Presidente Nazionale;
• la Presidenza Nazionale.

Art. 11
Il Congresso Nazionale è l’assemblea ai sensi dell’art. 24 del codice del Terzo settore, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna regione in cui sono presenti organizzazioni aderenti.
Il Congresso Nazionale ha il compito di:
• discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione;
• discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
• eleggere il Consiglio Nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
• eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
• eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi delle associazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 12
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell’Associazione tra un Congresso e l’altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a consigliere/a per ciascuna regione in cui sono presenti organizzazioni aderenti.
Esso ha il compito di:
• eleggere il/la Presidente Nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 17 con la maggioranza richiesta dall’art. 16;
• applicare le decisioni congressuali;
• discutere e approvare i regolamenti;
• discutere e approvare il programma annuale di attività;
• discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
• convocare il Congresso Nazionale ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
• convocare l’Assemblea Nazionale dei Circoli;
• decidere la partecipazione ad imprese o l’adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
• eleggere, su proposta del/della Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale;
• può eleggere, su proposta del/della Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti;
• designare i propri rappresentanti in Organismi e Istituzioni Pubbliche e private;
• costituire eventuali Commissioni temporanee o permanenti su questioni od iniziative specifiche, anche avvalendosi della partecipazione di esperti esterni all’Associazione;
• avanzare proposte legislative ed eventuali Disegni di Legge di iniziativa popolare;
• assumere le funzioni di organismo di appello nei giudizi resi dal Collegio dei Garanti;
• deliberare sull’adesione ad UCCA di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d’intesa
• nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 24;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Il Consiglio Nazionale è composto da 27 a 35 componenti, compreso/a il/la Presidente nazionale.
Il Consiglio Nazionale individua al proprio interno referenti regionali allo scopo di garantire il coordinamento con i circoli della propria regione e, di concerto con il comitato regionale ARCI, un rapporto con l’Ente Regione.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura massima di 1/4 in aumento ed 1/4 in sostituzione di dimissionari o decaduti, sulla base delle provenienze territoriali.
Nessuna delegazione regionale può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 20%.
Nel caso in cui il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e/o il Collegio Nazionale dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 22 e 23.
Al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal/dalla Presidente Nazionale, con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente Nazionale e procedere all’elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Art. 13
Il/la Presidente Nazionale è eletto/a dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell’Associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionale.
Propone al Consiglio l’elezione della Presidenza ed, eventualmente, di uno o più vicepresidenti, indicando tra questi il Vicepresidente vicario.
Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario, se nominato, ovvero al componente anagraficamente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 14
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente Nazionale ed è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 9 componenti.
L’assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2382 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).
La Presidenza è l’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell’Associazione, anche attraverso l’attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Cura la tenuta del libro degli associati e presenta al Consiglio Nazionale:
• l’eventuale proposta di documento economico di previsione;
• il bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 28 del presente Statuto;
• l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS.
Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare di:
• individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall’art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
• obbligare cambiariamente l’Associazione;
• concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
• compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
• transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
• autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
• promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati;
• costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di intervento e attività di interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 informandone il Consiglio Nazionale.
La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
• acquistare, vendere e permutare beni immobili;
• assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza Nazionale può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO IV – La democrazia e la partecipazione

Art. 15
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’UCCA sono:
• l’adozione di strumenti democratici di governo;
• la trasparenza delle decisioni;
• la verificabilità dell’attuazione dei programmi;
• l’uguaglianza di diritti tra tutti/e gli/le associati/e.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Art. 16
Di norma le decisioni degli organismi di direzione sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:
• approvazione dei documenti economici di cui all’art. 28 e loro variazioni;
• elezione degli organismi di direzione;
• approvazione del programma;
• approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
• modifiche statutarie;
• delibere di trasformazione, fusione o scissione.
Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all’art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
Il voto è singolo, personale, e non sono ammesse deleghe.
Gli organismi di direzione di cui all’art. 16 e gli organi di garanzia e controllo di cui all’art. 30 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell’art. 15 del CTS.
Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 17
L’elezione degli organismi di direzione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 18
Il Consiglio Nazionale deve dotarsi, entro 6 mesi dall’insediamento, di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento.
Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vicepresidente, e componente della Presidenza.

Art. 19
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 20
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.

TITOLO V – Gli organismi di garanzia e controllo

Art. 21
Sono organismi di garanzia e controllo:
• il Collegio dei Garanti;
• il Collegio dei Sindaci Revisori.
Le cariche di consigliere, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 22
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna dell’Associazione, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente.
I/le componenti sono eletti/e tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello.
Esso ha il compito di:
• interpretare le norme statutarie, regolamentari e fornire pareri agli organismi di direzione sulla loro corretta applicazione;
• emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi di direzione;
• dirimere le controversie insorte tra associati/e, tra questi/e e gli organismi di direzione, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione, o l’espulsione o radiazione;
• dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi di direzione.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi di direzione nazionali sono a disposizione del Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 23
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo dell’Associazione.
Ha il compito di:
• esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
• presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi di direzione di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all’Associazione.
Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.
Assume la funzione di Organo di controllo nei casi previsti dall’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:
• vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.
Ai/alle componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Art. 24
Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS il Consiglio Nazionale potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 25
I componenti effettivi e supplenti degli organismi di garanzia e controllo sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale.

TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 26
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
• eccedenze degli esercizi annuali;
• erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
• le quote annuali di adesione e tesseramento dei/lle associati/e;
• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
• i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
• i contributi pubblici e privati;
• le erogazioni liberali;
• le raccolte fondi;
• ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 28
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza Nazionale predispone:
• il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
• il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
• Il bilancio sociale, nei casi previsti dall’art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Consiglio Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.

TITOLO VII – Norme finali e transitorie

Art. 29
Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 12, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all’accreditamento presso il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC)

Art. 30
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS, lo scioglimento dell’UCCA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad ARCI APS nazionale o altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’UCCA, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli/le associati/e del patrimonio residuo.
La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.

Art. 31
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto nazionale di ARCI APS o le norme vigenti in materia.